Dal 1 giugno 2014, a seguito di una disposizione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), è diventato obbligatorio il deposito cauzionale per le utenze luce e gas del mercato tutelato. Ma nello specifico, di cosa si tratta e quando è possibile chiedere il rimborso deposito cauzionale?

 

 

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Cos’è il deposito cauzionale

Si tratta di una somma che l’azienda erogatrice richiede al cliente, alla sottoscrizione di un nuovo contratto, come garanzia da eventuali morosità o insolvenze.
Questa cifra viene richiesta solo ed esclusivamente agli utenti che alla stipula di una nuova fornitura avranno deciso di utilizzare, come metodo di pagamento, i bollettini postali e non l’addebito bancario diretto su IBAN.
Il deposito cauzionale è previsto per tutti i contratti del mercato tutelato, mentre può essere richiesto dai fornitori del mercato libero solamente se specificato nel contratto.
Non si tratta di un anticipo sui consumi, ma di una sorta di deposito a tutela del fornitore, che in ogni caso non chiede alcun costo di attivazione per le nuove utenze.

Per le utenze domestiche il deposito cauzionale Enel Energia o Eni ad esempio, è standard, e viene addebitato sulla prima bolletta, mentre per le utenze business varia normalmente in base ai consumi.
In ogni caso, la somma deve essere restituita all’utente sottoscrittore dopo la cessazione del contratto, in base alle attuali condizioni contrattuali del mercato libero energia e gas.

 

 



A quanto ammonta il deposito cauzionale?

La quota per il deposito cauzionale non è fissa, ma l’ARERA ha stabilito degli importi massimi che i fornitori non possono superare.
Sostanzialmente i gestori possono anche abbassarli o toglierli, ma mai alzare la quota oltre i tetti stabiliti.
Per quanto concerne le utenze domestiche, i depositi cauzionali sono così impostati:

  • Energia elettrica

    11,5€ al kWh per le utenze domestiche standard a 3kW. In questo caso quindi l’importo massimo per il deposito cauzionale è di 34,5€ che potrà essere rateizzato.

    Per gli utenti business con contratti fino a 16,6 kW il deposito cauzionale enel sarà di 15,5€ al kWh.

  • Gas metano

    Per il deposito cauzionale gas invece, le cifre variano in base ai consumi:

    1. 30€ per un consumo annuo fino a 500 Smc;
    2. 90€ per consumi da 500 a 1.500 Smc/anno;
    3. 150€ per consumi da 1.500 fino a 2.500 Smc/anno;
    4. 300€ per consumi da 2.500 fino a 5.000 Smc/anno;
    5. Per i grandi utenti industriali con consumi oltre i 5.000 Smc/anno il deposito è pari a una mensilità di consumo medio annuo.

I consumatori che fruiscono del Bonus sociale avranno un deposito cauzionale decurtato di circa il 18%, mentre i cosiddetti “cattivi pagatori”, ovvero clienti che nell’arco dell’anno precedente hanno avuto due bollette insolute e messe in mora (anche non consecutive), col passaggio ad un altro fornitore vedranno raddoppiato l’importo previsto per il deposito cauzionale.

 

 



Quando avviene la restituzione del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale versato, in quali casi deve essere rimborsato?

La cifra che l’utente ha preventivamente pagato viene restituita, obbligatoriamente, nel caso in cui si decida di domiciliare i pagamenti delle bollette.

A questo punto, dato che l’addebito sarà direttamente effettuato su conto corrente o carta di credito (quindi garantendo maggiore sicurezza nei pagamenti), il deposito dovrà essere corrisposto al cliente entro 30 giorni dalla comunicazione e attivazione della nuova modalità di pagamento.

Anche nei casi di disdetta contrattuale, di voltura o subentro di un nuovo fornitore, la compagnia è tenuta a restituire il deposito cauzionale entro 30 giorni lavorativi. Se si tratta di recesso o voltura, la cifra dovrà essere restituita nell’ultima bolletta di conguaglio.

Per il subentro di un nuovo fornitore, il gestore uscente è tenuto ad inviare la bolletta di chiusura entro 6 settimane dal termine del contratto, con l’emissione di una fattura finale comprensiva del rimborso deposito.

Nel caso di inadempienza da parte del gestore, quest’ultimo dovrà riconoscere e versare ai clienti un indennizzo di 4€ per ritardi fino a 10 giorni e 4+2€ ogni 10 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo di 22€ per ritardi pari o superiori ai 90 giorni.

L’indennizzo spetta anche nel caso in cui il distributore locale ritardi nell’invio dei dati necessari: in questo caso si tratterà di ulteriori 35€ che il fornitore dovrà accreditare nella propria fattura di chiusura.

 

 

 

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