A partire dal 12 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove importanti novità per le comunità energetiche rinnovabili, che siano enti non commerciali o condomìni che aderiscono alle nuove configurazioni. Novità che riguardano soprattutto gli impianti fotovoltaici e altri servizi energetici, come previsto dal decreto Milleproroghe del 2020.
Milleproroghe comunità energetiche rinnovabili, tutte le novità
Risale al 28 febbraio 2020 il primo decreto “Milleproroghe”, che contiene anche l’articolo 42-bis dedicato all’Autoconsumo da Rinnovabili. Questo decreto prevede la possibilità di costituire una comunità energetica, formata da condomìni o autoconsumatori che agiscono collettivamente e abitano nello stesso edificio.
Insomma, il Milleproroghe ha segnato le basi per la creazione di sistemi di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili. Queste sono sostanzialmente formate da cittadini o abitanti dei condomini che possono consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, risparmiando così sulla bolletta della luce.
Quindi, l’autoconsumo diventa realtà. Per autoconsumo si intende la produzione di energia elettrica utilizzata dagli stessi utenti, tramite impianti FER (Fonti Energia Rinnovabile), per una potenza complessiva di massimo 200 kW.
Secondo la prima edizione del Decreto, le comunità energetiche dovranno realizzare gli impianti a partire dal 29 febbraio 2020 (data di pubblicazione della Legge) ai 60 giorni successivi alla pubblicazione del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva FER 2001/2018, previsto entro il 30.6.2021.
Comunità energetiche normativa 2021
Nel nuovo Superbonus, la risoluzione 18 del 12 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate specifica le indicazioni per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Inoltre, il documento riporta nel dettaglio le somme che verranno erogate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ai condomini.
L’articolo 119 del decreto Rilancio, permette di applicare una detrazione fino a 200 kW e per un importo totale di spesa non superiore a 96 mila euro per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle comunità energetiche.
Nello specifico, questa detrazione si applica fino al 50% ed è divisa in 10 quote annuali, tutte dello stesso importo. La somma totale include le spese per opere di efficientamento energetico di comuni e comunità, su singole unità immobiliari o su parti comuni. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si è focalizzata sull’energia prodotta da fonti rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici.
Tra i dati più importanti, evidenziamo che gli impianti dovranno essere installati per far fronte al consumo energetico dei componenti della comunità, e non per attività commerciali.
Infine, è essenziale ricordare che sarà possibile richiedere la detrazione se l’installazione degli impianti è stata eseguita congiuntamente ad uno degli interventi introdotti con il Superbonus, che, come sappiamo, è stato prorogato fino al 2022. Tra questi, ricordiamo la coibentazione del tetto, gli interventi per eliminare le barriere architettoniche. Oppure, anche la ricostruzione dei fabbricati danneggiati da un terremoto, con il noto Sismabonus.
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Impianti fotovoltaici, comunicazione lavori risparmio energetico
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, la detrazione verrà applicata per le strutture collegate alla rete elettrica. Oppure, per impianti solari fotovoltaici installati sugli edifici.
In questo caso, l’importo massimo di spesa coperto è 48 mila euro e il limite di energia è di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare. Infine, le quote annuali in questo caso saranno 5, sempre dello stesso valore. Se, invece, la spesa si detrarrà nel 2022, le quote saranno divise in 4 rate.
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Il Gestore dei servizi energetici (GSE) ai condomini
Oltre alle condizioni già rese note con il decreto Milleproroghe, le novità interessano soprattutto l’energia che gli autoconsumatori non utilizzeranno. Infatti, in alcuni casi, gli impianti potrebbero produrre più energia di quanto gli autoconsumatori utilizzano. Cosa fare quindi di questa energia in più?
Dato che non è possibile rivendere privatamente questa energia, ci sono due opzioni:
- Il GSE riconosce un corrispettivo per la vendita dell’energia, se l’energia prodotta resta a disposizione degli autoconsumatori,
- Gli autoconsumatori possono cedere l’energia al GSE. In questo caso, si applicheranno le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del 22 dicembre 2020
Nel secondo caso, l’Agenzia delle Entrate specifica che la tariffa concordata con il GSE, riconosciuta ad ogni membro della comunità energetica, non assumerà rilevanza reddituale. Inoltre, nel caso i componenti della comunità scegliessero la prima opzione, le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti.
Le comunità energetiche in Italia
Come più volte sottolineato da ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, le comunità energetiche in Italia hanno un potenziale da 17 GW rinnovabili. Da un’analisi di Legambiente, infatti, entro il 2030 possiamo arrivare fino a 17 GW di nuova capacità rinnovabili attivabile tramite le comunità energetiche e autoconsumo collettivo. Ma, qual è la situazione ad oggi in Italia?
Al momento, le possibilità sono ancora limitate. Infatti, in Italia, ci sono diverse barriere che impediscono la configurazione. Ad esempio, la dimensione e il perimetro delle comunità. Oppure, la dimensione e la taglia massima degli impianti. Un esempio è proprio il limite dell’autoconsumo a comunità non artigianali o commerciali. Eliminare gli attuali vincoli permetterebbe, quindi, di avere anche comunità energetiche industriali.
Oppure, eliminare il limite del condominio potrebbe permettere di creare comunità energetiche in piccoli contesti rurali, che hanno una bassa densità di popolazione, e solitamente sono formati da case unifamiliari.
In ogni caso, già con il decreto Milleproroghe e il Superbonus sono stati fatti grandi passi avanti verso una più grande rivoluzione energetica.