Il congedo parentale è un periodo di astenzione facoltativa dal lavoro per un genitore e dunque può essere richiesto dalla madre o dal padre lavoratore (sia dipendente che autonomo). La misura può essere richiesta al termine del congedo di maternità obbligatorio e fino al compimento dei 12 anni del bambino per quanto concerne i dipendenti. Secondo quanto previsto dal D. lgs. 105/2022 entrato in vigore il 13 agosto 2022, non è una prestazione automatica e, proprio come la maternità anticipata per gravidanza a rischio, va presentata apposita domanda.
L’ultimo decreto legislativo ha aumentato il limite massimo dei periodo di congedo parentale indirizzati ai lavoratori dipendenti e li ha portati da sei a nove mesi totali, riconoscendo il trattamento anche ai lavoratori autonomi. Contestualmente il limite di età del bambino entro cui un genitore può fruire del congedo parentale è stato portato a 12 anni. Vediamo nel dettaglio chi ha diritto a beneficiare del congedo parentale, a quanto ammonta l’importo, per quanto tempi dura e come presentare domanda.
Quanto dura il congedo parentale? Le opzioni per i singoli genitori
ENTRAMBI I GENITORI:
– Totale dei mesi di congedo spettanti. 10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita.
– Mesi di congedo indennizzato: 9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita.
– Mesi di congedo indennizzato con reddito sotto soglia: 10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita.
GENITORE MADRE:
– Totale mesi di congedo spettanti: 6 mesi di congedo entro 12 anni di vita.
– Mesi di congedo indennizzato: 3+3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita.
– Mesi di congedo indennizzato con reddito sotto soglia: 6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita.
GENITORE PADRE:
– Totale mesi di congedo spettanti: 6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita.
– Mesi di congedo indennizzato: 3+3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita.
– Mesi di congedo indennizzato con reddito sotto soglia: 6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita.
Congedo parentale: quanti soldi spettano?
I genitori con figli di età fino a 12 anni hanno diritto di fruire di un periodo di congedo non obbligatorio, parzialmente retribuito, per ogni figlio. L’indennità di congedo parentale spettante al lavoratore varia a seconda dell’età del bambino e varia da “zero” al 30% della Retribuzione Media Globale Giornaliera (RMG). L’indennità è a carico dell’INPS, ma viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga; il datore poi la recupera tramite DM10. Per il primo mese l’indennità è pari all’80%.
L’indennità va calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo di sei mesi. Spetta un’ indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino (o dal suo ingresso in famiglia). Questo solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi.
Come presentare domanda per ricevere il congedo parentale
Per usufruire dei periodi di congedo parentale, bisogna inoltrare una apposita domanda all’INPS. La domanda può essere fatta:
- Personalmente nell’area riservata al cittadino sul sito INPS se in possesso di SPID o CIE;
- Tramite Contact center INPS all’803.164 (da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
- Tramite patronati e commercialisti.
Una copia della domanda deve poi essere consegnata al datore di lavoro per giustificare le future assenze e per il calcolo della retribuzione spettante.