Chiarezza delle informazioni,  trasparenza delle offerte e agevolazioni nel cambio di fornitore. Sono solo alcune delle novità contenute nella bozza del decreto legislativo recepimento della direttiva europea 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica, avviato in via preliminare dal Consiglio dei ministri agli inizi di agosto e attualmente all’esame delle Camere. Una manovra finalizzata ad una maggiore tutela dei consumatori, contrariati spesso da una bolletta energia elettrica poco chiara, con tariffe truffaldine e poco vantaggiose.  Come cambieranno  dunque con questo decreto i diritti dei clienti?

 

 

I diritti dei consumatori: cosa dice la legge?

Viene considerato consumatore (che potrà quindi avvalersi delle tutele legali previste dalla legge) il soggetto che agisce, stipulando un contratto, per scopi estranei alla propria eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

  • Quali sono i diritti fondamentali dei consumatore secondo il codice civile?

Ciascun consumatore gode secondo  la legge di diritti fondamentali, elencati all’interno del Codice del Consumo  e che dovrebbero essere sempre rispettati:

  1. tutela della salute;
  2. sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
  3. adeguata informazione e corretta pubblicità;
  4. all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
  5. educazione al consumo;
  6. correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
  7. promozione e sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  8. erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Purtroppo, parliamo al condizionale, in quanto non sempre questi  diritti vengono garantiti o tutelati ma anzi talvolta proprio calpestati.

 

 

  • Bolletta energia elettrica: i diritti dei consumatori

Quando si parla di bollette della luce è davvero molto facile riscontrare un certo malcontento da parte del consumatore: i problemi principali  infatti, oggetti di controversia frequente, riguardano illegittime attivazioni di contratti, importi anomali nelle fatture, conguagli e mancate rettifiche.

La bolletta Enel rappresenta in tal senso il fondamentale canale di comunicazione tra clienti e aziende fornitrici ed è il principale strumento di verifica dei dati sulla fornitura, quali la spesa e i consumi. Diventa dunque fondamentale che tutti i clienti dispongano di una bolletta redatta in modo chiaro e comprensibile, contenente informazioni complete e trasparenti.

Un’esigenza, resa ancora più impellente, in vista della completa liberalizzazione del mercato elettrico. Un contesto entro il quale la bolletta rappresenterà per il consumatore uno strumento importante per confrontare le offerte proposte dai nuovi fornitori e verificare  la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte, nonché la convenienza del prezzo che viene applicato.

 

 

Bolletta energia elettrica: quali novità a tutela del consumatore?

Informazioni più chiare per i clienti, preavviso in caso di adeguamento delle tariffe, possibilità di scelta del metodo di pagamento, agevolazioni nel cambio di fornitore. L’Italia ha deciso di occuparsi del tema dei diritti contrattuali dei clienti che acquistano energia elettrica per ampliarne le tutele e aumentare l’accuratezza e la comprensione delle bollette. Ecco le principali novità:

  • Informazioni più chiare per i clienti finali

I consumatori dovranno ricevere dai propri operatori informazioni chiare e comprensibili su: servizi forniti, tariffe vigenti, condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto, gestione dei reclami. Il cliente finale deve ricevere, prima della conclusione del contratto, un documento informativo con una sintesi di tutti i suoi diritti contrattuali e deve ottenere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere da l contratto.

  • L’adeguamento delle tariffe

I clienti finali andranno informati in via diretta dei motivi dell’adeguamento con un preavviso di almeno due settimane o almeno di un mese, qualora si tratta di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento.
In questo caso, il cliente finale può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, dal ricevimento della comunicazione con l’annuncio dell’adeguamento.

 

 



 

 

  • La scelta del metodo di pagamento

Il decreto stabilisce che non si debbano discriminare i clienti finali per la scelta di metodo di pagamento piuttosto che di un altro e che i clienti debbano essere informati in modo adeguato dai fornitori anche sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l’interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese.

  • La variazione del servizio o del prezzo di fornitura

Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti o del prezzo di fornitura, le modifiche dovranno essere ben evidenziate nella bolletta insieme alla data in cui scatta la variazione.

 

 

Iliad Mobile

 

  • Il cambio di fornitore

Nel provvedimento  viene indicato che il consumatore ha il diritto di cambiare senza discriminazione di costi, oneri e tempi, nel più breve tempo possibile, e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della bolletta.

l’Arera, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, dovrà avviare una consultazione degli operatori attivi sul mercato dell’energia e elettrica e delle associazioni dei consumatori per adottare misure che garantiscano dal 1° gennaio 2026, il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta.

 



 

 

  • La facoltà di recesso

In caso di cambio delle tariffe, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica anche ordinaria, “entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione” con l’annuncio dell’adeguamento tariffario.

 

 

 

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